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Il legislatore, con le modifiche all'art.635 c.p. del 1993 ha anche fornito tutela contro la diffusione di programmi software finalizzati al danneggiamento o alla distruzione di sistemi informatici ( c.d. virus - art. 615 quinquies); alla riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche, punendo l’illecita intercettazione o interruzione (art. 617 quater); all’integrità dei sistemi, sanzionando il danneggiamento fisico e funzionale (art. 635-bis); alle ragioni economiche dei nuovi strumenti elettronici, attraverso la previsione della frode informatica (art. 640ter). Pertanto SAREMMO COSTRETTI AD AGIRE PER VIE LEGALI E AD INFORMARE LE AUTORITA' COMPETENTI DI TALE CONTINUATO ABUSO.